Art. 19.
(Obbligo di trasmissione delle informazioni in materia ambientale).

      1. I soggetti i quali esercitano attività di qualsiasi genere suscettibili di arrecare danno all'ambiente sono tenuti, nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente, a fornire alle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni da esse richieste circa la natura e le modalità di svolgimento di tali attività, al fine di consentire l'adozione delle misure più idonee per la salvaguardia delle esigenze ambientali. La legge prevede le modalità per assicurare che le informazioni vengano raccolte tramite modelli unici di dichiarazioni e la redazione di bilanci ambientali dell'attività.

 

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      2. Le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 non possono essere comunicati all'esterno se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale o nominativo.
      3. In casi eccezionali, la pubblica amministrazione che ha ricevuto i dati e le informazioni di cui al comma 1 può, con espresso atto motivato e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 17, estendere il segreto anche ai dati aggregati.